Sez. 3, Sentenza n. 905 del 01/02/1988 (Rv. 457281 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE - MANCANZA DI CONTESTAZIONI - CONSEGUENZE - ESTRANEITÀ DEL TERZO AL RAPPORTO PROCESSUALE ED AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE - MANCANZA DI CONTESTAZIONI - CONSEGUENZE - ESTRANEITÀ DEL TERZO AL RAPPORTO PROCESSUALE ED AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE.*
Nell'espropriazione forzata dei crediti, il terzo pignorato, resa la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. senza che siano sorte contestazioni al riguardo, non acquista la qualità di soggetto del processo esecutivo e, pertanto, non può essere parte nel processo cognitivo instaurato con la proposizione di una opposizione agli Atti esecutivi che non riguardi la validità o l'efficacia del pignoramento. (Conf 249/83, mass n 425068; (Conf 6431/81, mass n 417249).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)