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Sez. 3, Sentenza n. 6431 del 04/12/1981 (Rv. 417249 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE - MANCANZA DI CONTESTAZIONI - CONSEGUENZE - ESTRANEITÀ DEL TERZO AL RAPPORTO PROCESSUALE ED AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417249-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE - MANCANZA DI CONTESTAZIONI - CONSEGUENZE - ESTRANEITÀ DEL TERZO AL RAPPORTO PROCESSUALE ED AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*

Nell'esecuzione forzata presso terzi, il terzo che abbia reso la dichiarazione senza che sulla stessa siano sorte contestazioni, rimane estraneo al rapporto processuale ed anche al giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale la controversia rimane limitata al diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata, involgendo esclusivamente le posizioni - sostanziali e processuali - dell'esecutante e dell'esecutato (fermo restando, ovviamente, il diritto del terzo di intervenire ex art. 105 C.P.C. per sostenere le ragioni dell'opponente, nel caso in cui questi mirasse a far accertare la impignorabilità del credito oggetto dell'esecuzione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)