Sez. 3, Sentenza n. 10650 del 29/11/1996 (Rv. 500900 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Espropriazione mobiliare presso terzi - Partecipazione del terzo al giudizio di opposizione - Necessità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
Poiché anche nel caso di espropriazione mobiliare presso terzi oggetto dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. è l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei confronti del debitore, queste sono le parti necessarie del relativo giudizio e non anche il terzo chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)