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Sez. L, Sentenza n. 13276 del 06/06/2007 (Rv. 597692 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Decadenza - Termine - Tardivi provvedimenti di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2007-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597692-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - come interpretato autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, e dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438 - individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza; e tale principio va esteso all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)