diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4930 del 01/04/2003 (Rv. 561658 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - DIVIETI DI CESSIONE - IN GENERE | Credito del lavoratore per trattamento fine rapporto - Cessione a garanzia di un finanziamento - Legittimità - Violazione divieto patto commissorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561658-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - DIVIETI DI CESSIONE - IN GENERE

Qualora il lavoratore abbia ceduto, a garanzia di un finanziamento ricevuto, il proprio futuro credito per trattamento di fine rapporto, va escluso che la cessione integri un'ipotesi di frode alla legge, consistente nella violazione del divieto del patto commissorio relativo al credito suddetto, essendo legittima cessione del credito anche a fine di garanzia e non essendo estensibile in via analogica, oltre le alienazioni di diritti reali e la costituzione di ipoteca e di pegni anche di crediti, la disciplina di cui all'art. 2744 cod. civ., costituente norma di natura eccezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)