Sez. 6, Sentenza n. 6004 del 21/03/1996 Ud. (dep. 13/06/1996) Rv. 205069 - 01
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica | Nozione di atto pubblico - Distinzione tra atto per uso interno e atto ad efficacia nei confronti del pubblico - Rilevanza - Esclusione - Ragione.
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica
Per la corretta individuazione della nozione di atto pubblico ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen. non ha rilevanza la distinzione tra atti per uso interno ed atti destinati a spiegare efficacia nei confronti del pubblico, perché anche i primi possono avere valenza probatoria in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale, la quale si pone come necessario passaggio di un più complesso ed articolato "iter" amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)