Sez. 5, Sentenza n. 7295 del 14/05/1997 Ud. (dep. 25/07/1997) Rv. 208599 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Atto pubblico - Nozione - Per uso interno o efficaci nei confronti delle pubblico - Rilievo - Esclusione - Ragioni - Enti pubblici economici - Ferrovie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
In materia di responsabilità degli amministratori (in senso lato) degli enti pubblici economici, occorre accertare, di volta in volta, se gli atti sono stati posti in essere nell'ambito della gestione privatistica dell'attività imprenditoriale ovvero quali indicazione di esercizio di poteri autoritativi di autorganizzazione ovvero di funzioni pubbliche svolte in sostituzione dell'Amministrazione dello Stato o di pubbliche potestà. (Nella fattispecie, relative a false attestazioni da parte del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, la Corte ha precisato che, per la corretta individuazione della nozione di atto pubblico, ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen., non ha rilevanza la distinzione tra atti per uso interno ed atti destinati a spiegare efficacia nei confronti del pubblico, perché anche i primi possono avere valenza probatoria in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale, attività che si pone come necessario passaggio di un più complesso ed articolato "iter" amministrativo. Infatti, costituisce atto pubblico e, quindi, tutelato come tale, qualunque documento proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e destinato ad inserirsi con contributo di conoscenza o di determinazione in un procedimento della pubblica amministrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 359, Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)