Sez. 3, Sentenza n. 7405 del 27/03/2007 (Rv. 597300 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Notificazioni all'A.N.A.S. - A seguito della trasformazione in ente pubblico economico - Applicabilità dell'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 - Esclusione - Applicabilità dell'art. 145 cod. proc. civ. - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
A seguito della trasformazione in ente pubblico economico e della cessazione della connotazione dell'A.N.A.S. come amministrazione statale, sono divenute inapplicabili a tale ente le norme dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 e dell'art. 25 cod. proc. civ., con la conseguenza che la notificazione di un atto introduttivo del giudizio all'ente doveva avvenire nel rispetto della norma dell'art. 145 cod. proc. civ. e, quindi, presso la sua sede legale e che una notificazione presso un suo compartimento regionale era affetta da nullità, per inosservanza del luogo di notificazione previsto da detta norma del codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 7, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., DPCM 26/07/1995 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)