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Sez. 3, Ordinanza n. 11187 del 07/05/2008 (Rv. 603083 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Estensione agli enti pubblici diversi dall'Amministrazione dello Stato e da quelle specificamente indicate dalla legge - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603083-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

La disposizione di cui all'art. 25 cod. proc. civ. in materia di foro della P.A. - tanto nella prima quanto nella seconda parte - si applica solo alle amministrazioni dello Stato, istituzionalmente difese dall'Avvocatura dello Stato, ed alle amministrazioni cui un'apposita norma la estenda, e non anche agli altri enti pubblici; ne consegue che un ente pubblico diverso dallo Stato (nella specie, l'INPDAP) può essere convenuto, con una domanda di risarcimento danni, oltre che davanti al giudice del luogo individuato in base ai criteri di collegamento indicati dall'art. 20 cod. proc. civ., ripresi dal citato art. 25, anche in base all'art. 19 cod. proc. civ., con l'applicazione dei relativi oneri, previsti dall'art. 38, comma secondo, dello stesso codice di rito, ai fini della completezza della proposizione dell'inerente eccezione di incompetenza da parte dell'ente resistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)