Sez. 3, Sentenza n. 10690 del 03/08/2001 (Rv. 548753 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Rappresentanza e difesa degli enti pubblici diversi dallo Stato - ANAS Ente Nazionale Autonomo delle strade - Applicabilità delle disposizioni in materia di foro erariale e di notifica degli atti introduttivi e decisori del giudizio - Esclusione - Conseguenze.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e R.D. n. 1611 del 1933) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 R.D. cit.) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte l'amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato come l'ANAS, Ente Nazionale Autonomo delle strade. Pertanto, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati presso la sede legale dell'ente, pena la nullità della notifica, e la sentenza notificata presso la sede distrettuale dell'Avvocatura non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, del tutto irrilevante rivelandosi il fatto che l'avvocatura provveda a proporre gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)