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Sez. L, Sentenza n. 5179 del 12/06/1987 (Rv. 453785 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA - SOGGETTA ALLO STATUTO DEI LAVORATORI OVVERO ESTRANEA AL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE COLLETTIVA DELL'OBBLIGO PER I PROMOTORI DI DARE TEMPESTIVO PREAVVISO AL DATORE DI LAVORO E DI INDICARE L'ORDINE DEL GIORNO - LEGITTIMITÀ - COMPORTAMENTO CONSEGUENTE DEL DATORE DI LAVORO - ANTISINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE COME ORDINE DEL GIORNO DI "ARGOMENTI DI CARATTERE SINDACALE" - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453785-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA - SOGGETTA ALLO STATUTO DEI LAVORATORI OVVERO ESTRANEA AL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE COLLETTIVA DELL'OBBLIGO PER I PROMOTORI DI DARE TEMPESTIVO PREAVVISO AL DATORE DI LAVORO E DI INDICARE L'ORDINE DEL GIORNO - LEGITTIMITÀ - COMPORTAMENTO CONSEGUENTE DEL DATORE DI LAVORO - ANTISINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - INDICAZIONE COME ORDINE DEL GIORNO DI "ARGOMENTI DI CARATTERE SINDACALE" - INIDONEITÀ.*

La contrattazione collettiva disciplina in via esclusiva l'istituto delle assemblee dei lavoratori, ove, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, non sia applicabile la normativa dettata dall'art. 20 di tale legge, mentre, ove tale norma sia applicabile, il diritto di assemblea è garantito incondizionatamente dalla legge (e come tale prevale sull'interesse del datore di lavoro alla produzione ed incontra il solo limite della tutela - prioritaria o paritaria - di eventuali interessi confliggenti con il diritto stesso), potendo peraltro essere disciplinato dalla contrattazione collettiva quanto alle modalità di Esercizio. È, pertanto, legittima (e va conseguentemente esclusa l'antisindacabilità del comportamento del datore di lavoro ad essa uniformatosi) la disposizione del contratto collettivo che, sia per le assemblee soggette allo statuto dei lavoratori che per quelle estranee al suo campo di applicazione, preveda, a carico dei promotori, l'Obbligo del tempestivo preavviso al datore di lavoro e della contestuale indicazione dell'ordine del giorno, restando escluso che quest'ultima prescrizione possa ritenersi adempiuta mediante il mero riferimento ad "argomenti di carattere sindacale". (V 692/86, mass n 444252; (V 31/86, mass n 443670).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)