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Sez. L, Sentenza n. 31 del 03/01/1986 (Rv. 443670 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - DIRITTO DI ASSEMBLEA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONDIZIONI LIMITATIVE DEL DIRITTO - NULLITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443670-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - DIRITTO DI ASSEMBLEA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONDIZIONI LIMITATIVE DEL DIRITTO - NULLITÀ - FATTISPECIE.*

Il diritto di assemblea, sancito dall'art. 20 dello statuto dei lavoratori, che garantisce ai lavoratori il diritto di riunirsi nell'unità produttiva, in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché, durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue (retribuite) - è suscettibile di una più specifica disciplina contrattuale soltanto in melius, come mostra la seconda parte della norma suddetta, prevedendo che migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Pertanto - salva sempre la possibilità per le parti di regolamentare le modalità dell'Esercizio del diritto suddetto (prevedendo in ipotesi l'Onere del preavviso, le comandate, la collocazione della assemblea in orari più compatibili con le esigenze dell'impresa) - il contratto collettivo non può introdurre condizioni più limitative del diritto stesso - pena la nullità della clausola - e quindi non può escludere alcune categorie di dipendenti dalla facoltà di partecipare ad assemblee indette durante l'orario di lavoro. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto illegittima la clausola dell'accordo nazionale del 7 giugno 1972 per i dipendenti da aziende municipalizzate di trasporto che prescriveva che le assemblee del personale viaggiante dovessero essere tenute sempre fuori l'orario di lavoro; la Corte suprema - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 3038/85, mass n 440748).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)