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Sez. 2, Sentenza n. 4365 del 19/04/1995 (Rv. 491875 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Mancata estinzione dell'obbligazione - Ammissione del debitore fatta fuori del giudizio - Effetti.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491875-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

In tema di prescrizione presuntiva non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora tale ammissione sia stata fatta fuori del giudizio, valendo essa, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)