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Sez. 2, Sentenza n. 6514 del 24/04/2003 (Rv. 562447 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Mancata estinzione dell'obbligazione - Ammissione fatta dal debitore fuori del giudizio - Effetti.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562447-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

In tema di prescrizione presuntiva (nella specie relativa a credito per prestazioni professionali di ingegnere) non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., l'ammissione da parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia stata fatta fuori del giudizio, valendo essa, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)