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Sez. 2, Sentenza n. 5548 del 18/12/1995 Cc. (dep. 23/02/1996) Rv. 204028 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa | Restituzione degli atti con indicazione di ulteriori indagini - Reiterazione della richiesta di archiviazione - Rinnovazione della notifica - Necessità.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204028-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa

Una volta che la persona offesa abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, non è necessario che l'istanza debba essere ulteriormente riproposta, avendo in tal modo la parte interessata manifestato la volontà di avvalersi della predetta facoltà per l'intera fase, unitaria e complessa, della chiusura delle indagini preliminari; ne consegue che in tale ipotesi il pubblico ministero ha l'obbligo di rinnovare la notifica prevista dal secondo comma dell'art. 408 cod. proc. pen., senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'interessato, ogni qual volta reiteri la richiesta di archiviazione per essergli stati restituiti gli atti da parte del giudice per le indagini preliminari. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito della riproposizione della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero - al quale gli atti erano stati restituiti con l'indicazione di ulteriori indagini - non notificata alla persona offesa, alla quale era stata comunicata solamente la prima richiesta, non accolta, presentata dall'organo dell'accusa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)