diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26594 del 29/04/2014 Cc. (dep. 19/06/2014) Rv. 260575 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Reiterazione della richiesta di archiviazione - Rinnovazione dell'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto originariamente richiesta - Necessità.
Stato
decisa il 2014-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260575-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

Il pubblico ministero che reiteri la richiesta di archiviazione ha l'obbligo di rinnovare la notifica prevista dall'art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., alla persona offesa che aveva originariamente dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione, senza che sia necessario riproporre detta istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)