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Sez. 3, Sentenza n. 9257 del 08/05/1984 Ud. (dep. 27/10/1984) Rv. 166365 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZA SULL'AMMISSIONE - INOPPUGNABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166365-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - IMPUGNAZIONI - ORDINANZA SULL'AMMISSIONE - INOPPUGNABILITÀ.*

Non sono impugnabili le ordinanze concernenti l'ammissione della Costituzione di parte civile nonché la rappresentanza della stessa. Il gravame è infatti ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge. L'ammissione della parte civile inoltre si risolve in un riconoscimento del titolo a costituirsi, ma non influisce sulla decisione in ordine al diritto ad ottenere il risarcimento del danno. (Conf mass n 161819, ed ivi citate; (Conf mass n 161293; (Conf mass n 159303; (Conf mass n 155454; (Conf mass n 155061).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)