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Sez. 1, Sentenza n. 4740 del 24/07/1986 (Rv. 447444 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1986-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447444-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*

In tema di IRPEF e di ILOR, ai fini della Determinazione del reddito di impresa, l'avviso di accertamento deve ritenersi sufficientemente motivato qualora, pur senza un'apposita enunciazione delle ragioni giustificative del superamento della presunzione di veridicità delle scritture contabili prodotte dal contribuente, richiami, a tal fine, i verbali redatti in Sede di verifica dalla polizia tributaria, conosciuti o conoscibili dal contribuente, sì da porlo sicuramente in grado di apprendere gli elementi essenziali della pretesa fiscale al fine di una efficacia contestazione. (Conf 4013/81, mass n 414665; (Conf 1503/80, mass n 405057).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)