Sez. 1, Sentenza n. 6257 del 20/11/1982 (Rv. 423915 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NON RECETTIVI - RINUNCIA (ABDICATIVA) - STATO E SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO - RINUNCIA A UN DIRITTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NON RECETTIVI - RINUNCIA (ABDICATIVA) - STATO E SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO - RINUNCIA A UN DIRITTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La rinuncia ad un diritto da parte dello stato o di altro soggetto di diritto pubblico è ammessa, diversamente che per i diritti dei privati, solo nei casi eccezionali in cui la legge espressamente la consente, poiché l'ordinamento giuridico, quando attribuisce una situazione di diritto ad un soggetto di diritto pubblico, esige la realizzazione dell'interesse contemplato da quella situazione. (V 741/77, mass n 384347; (V 1222/75, mass n 374671).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)