diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1222 del 05/04/1975 (Rv. 374671 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - OGGETTO - DIRITTO FUTURO ED EVENTUALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374671-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - OGGETTO - DIRITTO FUTURO ED EVENTUALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La rinunzia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, puo avere ad oggetto un diritto anche futuro ed eventuale, con il limite che non esista un espresso divieto di legge ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile. Il giudizio di concludenza sull'esistenza, sul contenuto e sui limiti di un atto di rinuncia rientra nei poteri del giudice di merito, in quanto si risolve in un accertamento di fatto che, se congruamente motivato, sfugge a censura in Sede di legittimita. (V 649/71, mass n 350370; 3616/68, mass n 336878).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)