Sez. U, Sentenza n. 875 del 22/03/1972 (Rv. 357097 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE FORZATA - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE FORZATA - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA.*
Per l'esperibilita del regolamento preventivo di giurisdizione e solo indispensabile che sia stato richiesto al giudice ordinario un provvedimento che, quale ne sia la Forma ed il contenuto, costituisca estrinsecazione del potere giurisdizionale. Pertanto tale rimedio puo essere proposto anche con riferimento al procedimento di esecuzione forzata, il quale, pur non avendo ad oggetto l'accertamento della concreta volonta della legge nel caso sottoposto al giudice ed essendo, invece, diretto all'attuazione coattiva di un atto avente forza esecutiva, importa l'Esercizio di poteri giurisdizionali. (V 1766'68, mass n 333662).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)