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Sez. U, Sentenza n. 1766 del 10/06/1968 (Rv. 333662 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PREVENTIVO - ESTENSIONE A TUTTI I PROCEDIMENTI AVENTI INTRINSECA NATURA GIURISDIZIONALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333662-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PREVENTIVO - ESTENSIONE A TUTTI I PROCEDIMENTI AVENTI INTRINSECA NATURA GIURISDIZIONALE - AMMISSIBILITA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione non rappresenta un incidente processuale peculiare ai processi di cognizione ordinaria, destinati a chiudersi, almeno normalmente, con un provvedimento avente Forma e sostanza di sentenza di merito, ma deve ritenersi esperibile rispetto a tutti i procedimenti, anche speciali, aventi intrinseca natura giurisdizionale, quale che sia la Forma e la sostanza del provvedimento previsto dalla legge come destinato a definire il procedimento stesso e quale che ne sia l'eventuale carattere strumentale e provvisorio in rapporto ad un ulteriore procedimento di merito ordinario, essendo il limite all'ammissibilita dato dal carattere intrinsecamente non giurisdizionale del procedimento, ancorche svolgentesi dinanzi all'autorita giudiziaria e in Forma eventualmente contenziosa (come nel caso dei procedimenti e provvedimenti di volontaria giurisdizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)