Sez. 1, Sentenza n. 2969 del 06/07/1977 (Rv. 386509 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Con l'opposizione prevista dall'art 9 della legge n 317 del 1967 sulla depenalizzazione delle contravvenzioni viene proposta una Azione di accertamento dell'illegittimita dell'atto amministrativo, che ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, e della inesistenza del debito, non gia un'Azione di accertamento della inefficacia dell'ingiunzione come titolo esecutivo: pertanto, anche per l'opposizione suddetta, come per le opposizioni ad ingiunzione fiscale, e operante la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Conf 322/75, mass n 373558).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)