Sez. 1, Sentenza n. 1726 del 05/03/1990 (Rv. 465662 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - NATURA PROCESSUALE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - NATURA PROCESSUALE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
Il termine per opporsi all'ordinanza-ingiunzione sub art. 22, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha natura processuale, atteso che - concretandosi l'opposizione in una domanda giudiziale - inerisce al compimento dell'atto introduttivo del giudizio ed è pertanto soggetto a sospensione nel periodo feriale. (V 2969/77, mass n 386509; (V 322/75, mass n 373558).*
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)