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Sez. 2, Sentenza n. 5397 del 14/05/1991 (Rv. 472153 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Competenza | Competenza funzionale "ratione materiae" del giudice di rinvio - Sussistenza - Inderogabilità - Revocazione avverso la sentenza emessa in sede di rinvio - Competenza funzionale del giudice di rinvio - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472153-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Competenza

La designazione del giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, attribuisce una competenza funzionale "ratione materiae", come tale inderogabile, la quale è circoscritta al procedimento nel quale è intervenuta, sicché non può operare per la revocazione avverso la sentenza che ha pronunciato in sede di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)