Sez. 2, Sentenza n. 720 del 23/01/1995 (Rv. 489839 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Difesa di più parti con identica posizione processuale da parte di un unico avvocato - Maggiorazione del compenso unico ex art. 5 della tariffa - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione della norma tariffaria approvata nell'art. 5 dei decreti 22 giugno 1982, 31 ottobre 1985 e 24 novembre 1990 che consente al giudice, nell'ipotesi in cui più parti con identica posizione processuale siano state difese da uno stesso avvocato, di liquidare un compenso (onorario) unico aumentato, per ciascuna parte, fino ad un numero di sei (di dieci per il d.m. 24 novembre 1990) del 20 per cento, si riferisce solo all'ipotesi in cui le prestazioni difensive siano state svolte in un unico processo.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 19/12/1949 num. 957, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 22/06/1982 art. 5, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 5, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)