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Sez. 2, Sentenza n. 2961 del 29/04/1983 (Rv. 427873 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - ASSISTENZA E DIFESA DI UNA PLURALITÀ DI PARTI AVENTI LA STESSA POSIZIONE PROCESSUALE - COMPENSO DETERMINATO IN BASE AD UN'UNICA PARCELLA - MAGGIORAZIONE FACOLTATIVA DEL VENTI PER CENTO PER OGNI PARTE - CONDIZIONI - FACOLTÀ ESCLUSIVA DEL DIFENSORE - POTERE DEL GIUDICE DI DISCONOSCERE TALE AUMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427873-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - ASSISTENZA E DIFESA DI UNA PLURALITÀ DI PARTI AVENTI LA STESSA POSIZIONE PROCESSUALE - COMPENSO DETERMINATO IN BASE AD UN'UNICA PARCELLA - MAGGIORAZIONE FACOLTATIVA DEL VENTI PER CENTO PER OGNI PARTE - CONDIZIONI - FACOLTÀ ESCLUSIVA DEL DIFENSORE - POTERE DEL GIUDICE DI DISCONOSCERE TALE AUMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il quarto comma dell'art. 5 della tariffa forense approvata con il d.m. 26 settembre 1979 - statuente che "nei casi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte, fino ad un massimo di sei, del 20%" - è diretto a regolare il rapporto tra difensore e cliente, sicché esclusivamente al difensore, è riconosciuta la facoltà di apportare l'indicato aumento quando le cause, nonostante l'identità del loro contenuto giuridico, abbiano comportato un'attività difensionale non meramente ripetitiva; tale aumento fisso nella misura e nel numero delle parti cui è riferibile, anche se facoltativo, una volta esposto dall'interessato, viene a sovrapporsi ai minimi tariffari, così da costituire esso stesso un minimo, inderogabile come tutti gli altri (artt. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e 4 del d.m. citato), che non può essere disconosciuto dal giudice. (contra 1704/80, mass n 405316; (contra 1363/75, mass n 374895).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, DM 26/09/1979 art. 4, DM 26/09/1979 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)