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Sez. 2, Sentenza n. 8455 del 03/04/1995 Ud. (dep. 26/07/1995) Rv. 202358 - 01

Prove - Mezzi di prova - Ricognizioni - In genere | Riconoscimento dell'imputato da parte del teste - Disciplina della ricognizione - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202358-01

Prove - Mezzi di prova - Ricognizioni - In genere

La dichiarazione del teste che, nel corso dell'esame in sede dibattimentale, afferma di riconoscere l'imputato, è parificabile a tutte le altre rese dal teste e quindi ben distinto, sul piano strutturale, dalla ricognizione formale disciplinata dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., ond'essa non soggiace alle regole di questa e non può essere inficiata da patologie processuali, quali la nullità o l'inutilizzabilità, in caso di violazione di tali regole.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 214, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 214, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 493 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)