Sez. 3, Sentenza n. 9099 del 26/04/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 214312 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Riconoscimento dell'imputato operato dalla parte offesa in sede di indagini e successivamente in dibattimento - Natura di ricognizione - Esclusione - Natura di prova non disciplinata dalla legge - Sussistenza - "Ratio".
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
L'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso e autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall'art. 213 e seg. cod. proc. pen., e non è, quindi, soggetto alle forme stabilite per quest'ultima; in particolare esso è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge, previste dall'art.189 cod. proc. pen., e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente dalla parte offesa o da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato. Ne consegue che la differenza tra i due istituti è ancora più sensibile allorché l'individuazione dell'autore del reato sia avvenuta fuori dal processo, prima dell'avvio delle indagini preliminari, ad opera della parte offesa o di altri che ne riferisce in giudizio, perché tramite la testimonianza si deduce nel processo un fatto storicamente avvenuto, mentre la ricognizione tende invece ad acquisirlo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 499 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)