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Sez. 4, Sentenza n. 484 del 20/02/1997 Cc. (dep. 20/03/1997) Rv. 207570 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - IN GENERE | Identificazione dell'imputato da parte del teste - Disciplina della ricognizione - Applicabilità - Esclusione - Utilizzabilità nel giudizio - Sussistenza - Libero convincimento del giudice.
Stato
decisa il 1997-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207570-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - IN GENERE

La identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e seguenti cod. proc. pen., siccome riferibile esclusivamente al contenuto di identificazioni orali del testimone, per cui vige la disciplina degli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen., sì che da esse come da ogni elemento indiziario o di prova il giudice può trarre il proprio libero convincimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)