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Sez. U, Ordinanza n. 23598 del 22/11/2010 (Rv. 615028 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Ammissione di società sportiva a partecipare ai campionati nazionali - Mancato "ripescaggio" di altra società - Domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo proposta contro la federazione sportiva e la sua struttura di vigilanza interna - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno formulata contro soggetti privati per avere cagionato l'illegittima iscrizione - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615028-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

La domanda di risarcimento del danno, proposta avverso la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e la Commissione di Vigilanza delle Società Calcistiche (COVISOC) per l'illegittima ammissione, da parte della Federazione, pur in mancanza dei requisiti prescritti, di altra società calcistica al campionato di calcio di Serie A, dalla quale sia derivato il mancato "ripescaggio" della società attrice, retrocessa in Serie B, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 19 agosto 2003 n. 220 (convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280). Costituisce, al contrario, una controversia fra soggetti privati, devoluta al giudice ordinario, quella avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, avanzata contro i singoli componenti della federazione sportiva e della Covisoc, nonché contro la società calcistica concorrente ed i suoi amministratori, per i comportamenti illeciti loro ascritti, che quell'illegittima iscrizione avrebbero indotto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)