Sez. 3, Sentenza n. 13381 del 08/06/2007 (Rv. 597726 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Delle società - Mandato al difensore conferito da persona fisica nella qualità di organo della società - Deduzione di inesistenza del rapporto organico - Onere probatorio a carico della parte deducente - Conferimento della rappresentanza della società a persona diversa dal legale rappresentante, da parte di organo a ciò abilitato dall'atto costitutivo o dallo statuto - Validità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Qualora sia parte del processo una società, la persona fisica che, nella qualità di organo della stessa, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, gravando invece, sulla parte che la contesti l'onere di fornire la relativa prova negativa, anche nell'ipotesi in cui la società sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempre che l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto della società medesima. (Nella specie la società parte del giudizio era rappresentata dal vice direttore generale e dal funzionario procuratore, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del consiglio di amministrazione, nonché dal procuratore speciale giusta procura speciale per atto notarile. La S.C. ha ritenuto che, alla stregua del principio enunciato in massima, sarebbe stato onere della controparte provare l'eccepita insussistenza di tali poteri).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)