Sez. 3, Sentenza n. 17187 del 04/12/2002 (Rv. 558957 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - IN GENERE | Illecito commesso da un terzo - Danno da conseguente dissesto economico - Incidenza sul valore delle azioni - Diritto al risarcimento - Soggetto avente diritto - Individuazione - Spettanza anche a ciascuno degli azionisti - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - IN GENERE
Qualora una società per azioni subisca, per effetto dell'illecito Contrattuale commesso da un terzo, un dissesto economico, e detto danno sia tale da incidere sul valore delle azioni, il diritto al risarcimento compete solo alla società, non già anche a ciascuno degli azionisti, che risentono un pregiudizio indiretto ed eventuale, in quanto l'illecito colpisce il patrimonio della società ed obbliga il responsabile a risarcire il danno alla persona giuridica (nel cui bilancio il diritto al risarcimento costituisce una posta attiva) e, pertanto, il fatto lesivo opera come uno dei molteplici fattori, non solo economici, che influenzano il valore di mercato delle azioni, con la conseguenza che, in relazione al minor prezzo realizzato con la cessione delle stesse successivamente all'illecito, il socio non può vantare alcun diritto nei confronti dell'autore dell'illecito medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 2393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)