Sez. 1, Sentenza n. 294 del 13/01/1999 (Rv. 522253 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - IN GENERE | Diritto alla quota di liquidazione - Esigibilità - Condizioni - Posizione del socio precedentemente al momento di esigibilità della quota di liquidazione - Natura e contenuto - Mera aspettativa - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - IN GENERE
La quota o l'azione attribuiscono al socio una complessa posizione contrattuale, comprensiva di poteri e di diritti amministrativi e patrimoniali, tra i quali ultimi è compreso quello avente ad oggetto la quota di liquidazione; diritto che è destinato a divenire esigibile, perché determinato nel suo ammontare, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed all'esito di eventuali reclami e, comunque, dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali. Prima di tale momento, il socio non ha una mera aspettativa sfornita di tutela, ma è titolare di una situazione giuridica che lo legittima, tra l'altro, a pretendere il regolare svolgimento delle operazioni sociali e di liquidazione, al fine di non veder pregiudicato l'esito positivo del procedimento liquidatorio, ove permanga un attivo dopo il pagamento dei debiti sociali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2350, Cod. Civ. art. 2453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)