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Sez. 1, Sentenza n. 3903 del 03/04/1995 (Rv. 491606 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - IN GENERE | Illecito connesso da un terzo - Danno conseguente alla consistenza patrimoniale o alla redditualità - Incidenza sul valore delle azioni - Diritto al risarcimento - Soggetto avente diritto - Spettanza anche a ciascuno degli azionisti - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491606-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - IN GENERE

Qualora una società per azioni subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno alla consistenza patrimoniale o alla redditualità, (nella specie, a seguito di illecita iscrizione di ipoteca legale, su immobili di proprietà della società, da parte del Ministero di Grazia e Giustizia in occasione di procedimento penale per reati valutari, rispetto ai quali la società medesima era risultata estranea) e detto danno sia tale da incidere sul valore delle azioni, il diritto al risarcimento compete solo alla società, non già anche a ciascuno degli azionisti, in quanto l'illecito colpisce il patrimonio della società ed obbliga il responsabile a risarcire il danno alla persona giuridica (nel cui bilancio il diritto al risarcimento costituisce una posta attiva) e, pertanto, il fatto lesivo opera come uno dei molteplici fattori, non solo economici, che influenzano il valore di mercato delle azioni, con la conseguenza che, in relazione al minor prezzo realizzato con la cessione delle stesse successivamente all'illecito, il socio non può vantare alcune diritto nei confronti dell'autore dell'illecito medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 2393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)