Sez. L, Sentenza n. 3646 del 27/05/1988 (Rv. 458922 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - SPETTANZA - CONDIZIONI - SPETTANZA AGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - SPETTANZA - CONDIZIONI - SPETTANZA AGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
La speciale disciplina dell'indennità di malattia, prevista dagli artt. 7 e 30 del C.C.n.L. 3 gennaio 1939 (tuttora vigente ex art. 43 d.l.l. 23 novembre 1944 n. 369) - secondo cui, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, il trattamento di malattia spetta soltanto se la malattia abbia avuto inizio entro due mesi dalla sospensione stessa - trova applicazione unicamente al rapporto di lavoro degli operai nell'industria, essendo a questi relativa la normativa del citato contratto collettivo, e non anche agli impiegati dello stesso settore, senza che ciò dia luogo alla violazione dei precetti costituzionali di uguaglianza (art. 3 cost.) e di sicurezza sociale (art. 38 cost.). (V 1333/88, mass n 457489; (V 2522/82, mass n 420386).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)