Sez. 3, Sentenza n. 11428 del 01/08/2002 (Rv. 556494 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE | Sublocazione stipulata dall'assegnatario - Validità - Condizioni - Autorizzazione dell'ente - Successiva revoca - Efficacia "ex nunc".
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE
In tema di edilizia economica e popolare, è valido ed efficace il contratto di sublocazione stipulato con un terzo da un assegnatario, avente per oggetto l'alloggio assegnatogli, purché questi abbia richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dall'ente concedente; peraltro, in caso di successiva revoca di detta autorizzazione, la sublocazione perde efficacia solo "ex nunc".
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26, Cod. Civ. art. 1594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)