diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 80 del 06/02/1984 (Rv. 433066 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CONDIZIONI - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN SEDE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ISTANZA DI CORREZIONE PER VIZIO DI ULTRAPETIZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA MANCANZA DELLA RELATIVA RICHIESTA DELL'INTERESSATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433066-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CONDIZIONI - RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN SEDE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ISTANZA DI CORREZIONE PER VIZIO DI ULTRAPETIZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA MANCANZA DELLA RELATIVA RICHIESTA DELL'INTERESSATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il procedimento per la correzione di errore materiale di sentenza è un rimedio esperibile per ovviare a vizi meramente formali, derivanti da divergenza evidente e facilmente rettificabile fra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, mediante un provvedimento di natura amministrativa del giudice medesimo che lascia intatto il contenuto della decisione corretta, e non anche, pertanto, per emendare vizi attinenti al processo formativo della volontà, implicando ciò un riesame del contenuto della decisione, consentito solo in Sede d'impugnazione. Ne consegue, con riguardo alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale, regolando la giurisdizione, abbia condannato il ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, l'inammissibilità dell'istanza di correzione, che sia proposta per sostenere un vizio di ultrapetizione, sotto il profilo della irrogazione di detta sanzione senza la richiesta dell'interessato. (V 5138/81, mass n 415931; (V 4248/76, mass n 382936).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)