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Sez. 1, Sentenza n. 4768 del 18/01/2011 Cc. (dep. 09/02/2011) Rv. 249795 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Revoca in appello della misura - Cauzione - Obbligo di versamento non ancora adempiuto - Persistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249795-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione, l'obbligo di versare la cauzione di cui all'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), non ancora adempiuto dal sottoposto, viene meno allorché nel giudizio di appello la misura di prevenzione personale (nella specie, sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno) sia stata revocata per sopravvenuta cessazione dello stato di pericolosità.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)