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Sez. 5, Sentenza n. 16852 del 10/01/2011 Ud. (dep. 02/05/2011) Rv. 250159 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Reato di omesso versamento della cauzione - Deduzione dell'impossibilità ad adempiere - Onere dell'accusa di provare gli specifici episodi di arricchimento del trasgressore (nella specie condannato per il reato di traffico di stupefacenti) - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250159-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La deduzione dell'impossibilità di adempiere l'obbligo di versamento della cauzione, imposta ex art. 3 L. n. 575 del 1965 al soggetto nei cui confronti sia applicata una misura di prevenzione (nella specie condannato per traffico di stupefacenti sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), non comporta l'onere dell'accusa di provare gli specifici episodi di arricchimento del trasgressore.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)