Sez. 1, Sentenza n. 16808 del 21/04/2010 Cc. (dep. 03/05/2010) Rv. 247074 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Revoca in appello della misura - Permanenza della cauzione imposta - IllegittimitĂ .
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, l'obbligo di versare la cauzione di cui all'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) non può essere mantenuto allorché nel giudizio di appello la misura di prevenzione personale (nella specie, sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno) sia stata revocata.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)