Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006 (Rv. 589781 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Lettera raccomandata - Ricevuta di spedizione - Presunzione del suo arrivo a destinazione - Sussistenza - Contestazione del destinatario - Conseguenze - Onere, per il mittente, di provare il ricevimento - Produzione, in grado di appello, della ricevuta di ritorno della raccomanda già ritualmente prodotta con gli atti introduttivi del giudizio - Relativo provvedimento del giudice di appello - Incensurabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento -, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l'onere, per il mittente di provare il ricevimento, né è censurabile il provvedimento del giudice di appello che consenta alla parte di produrre la ricevuta di ritorno di una raccomandata già ritualmente prodotta con gli atti introduttivi del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)