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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018 (Rv. 648491 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Lettera raccomandata - Ricevuta di spedizione - Presunzione di arrivo a destinazione - Sussistenza - Contestazione del destinatario - Conseguenze - Onere del mittente di provare il ricevimento.
Stato
decisa il 2018-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648491-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento –; tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)