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Sez. L, Sentenza n. 10536 del 03/07/2003 (Rv. 564776 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Lettera raccomandata - Ricevuta di spedizione - Presunzione del suo arrivo a destinazione - Sussistenza - Mancata indicazione del contenuto della raccomandata da parte del mittente - Conseguenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564776-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente, tuttavia, in mancanza di una puntuale indicazione del testo della lettera asseritamente interruttiva da parte del creditore, il debitore è esonerato dal provare il contenuto di tale lettera. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto prescritto il credito dell'INPS, nonostante l'invio con raccomandata della lettera interruttiva, atteso che, a fronte di contestazione di controparte, l'INPS non aveva prodotto alcun atto idoneo a dimostrare il contenuto della raccomandata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)