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Sez. L, Sentenza n. 4333 del 11/05/1987 (Rv. 453078 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - IN GENERE - ILLICEITÀ DELLA CAUSA EX ARTT. 1343 E 1344 COD. CIV. - PRESUPPOSTO - FATTISPECIE RELATIVA A DEDOTTA ILLICEITÀ DEL FATTO DI PROVA E AD ACCERTATA MANCANZA DEL COMUNE INTENTO DELLE PARTI DI ELUDERE NORME IMPERATIVE.*
Stato
decisa il 1987-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453078-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - IN GENERE - ILLICEITÀ DELLA CAUSA EX ARTT. 1343 E 1344 COD. CIV. - PRESUPPOSTO - FATTISPECIE RELATIVA A DEDOTTA ILLICEITÀ DEL FATTO DI PROVA E AD ACCERTATA MANCANZA DEL COMUNE INTENTO DELLE PARTI DI ELUDERE NORME IMPERATIVE.*

L'illiceità della causa, sia nell'ipotesi di contrarietà della stessa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 cod. civ.) sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge (art. 1344 cod. civ.), presuppone un comune intento delle parti, attenendo tale illiceità alla funzione - necessariamente comune - cui è destinato il negozio, ovvero all'intento di eludere una norma imperativa mediante il negozio in frode alla legge, nel quale ha uno speciale rilievo il motivo illecito, che, come di norma, si comunica eccezionalmente al negozio quando esso sia stato il solo determinante e comune alle parti (art. 1345 cod. civ.). (nella specie, i giudici del merito - con statuizione che la suprema Corte ha giudicato corretta alla stregua del principio suesposto - avevano escluso l'illiceità del patto di prova, rilevando la Mancanza del comune intento delle parti di eludere la disciplina del collocamento ed il principio di parità fra soggetti di sesso diverso). (V 1244/83, mass n 426027).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)