Sez. L, Sentenza n. 7493 del 24/07/1990 (Rv. 468345 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL PATTO DI PROVA IN CASO DI PLURALITÀ DI RAPPORTI INTERCORSI TRA LE STESSE PARTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL PATTO DI PROVA IN CASO DI PLURALITÀ DI RAPPORTI INTERCORSI TRA LE STESSE PARTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il patto di prova può essere apposto anche nel caso in cui siano intercorsi tra le stesse parti precedenti rapporti di lavoro, purché risulti ancora funzionale allo scopo - non realizzato compiutamente in precedenza - di consentire alle parti di valutare, all'esito di un periodo adeguato di esperimento, la reciproca convenienza del nuovo rapporto di lavoro e non sia, comunque, volto esclusivamente ad eludere norme imperative e, in particolare, la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, come nel caso in cui il patto di prova sia apposto ad un rapporto immediatamente successivo ad altro, pure con patto di prova, cessato per valido recesso del datore di lavoro durante il periodo dell'esperimento. (V 7536/87, mass n 455478; (V 6982/87, mass n 455159; (V 4593/87, mass n 453259; (V 4333/87, mass n 453078).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)