Sez. U, Sentenza n. 12866 del 02/12/1992 (Rv. 479862 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Corte dei Conti | Procuratore generale della Corte dei Conti - Presenza in cassazione attraverso l'organo requirente partecipante all'udienza - Ulteriore rappresentanza da parte dell'Avvocatura generale dello Stato - Necessità - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Corte dei Conti
Il procuratore generale della Corte dei Conti, parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione ovvero a resistervi, in caso di proposizione dello stesso avverso le decisioni del giudice contabile, è presente nella fase dibattimentale del susseguente procedimento davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - stante la così detta unitarietà della figura del Pubblico Ministero - attraverso l'organo requirente che partecipa all'udienza e non abbisogna di una ulteriore rappresentanza nel giudizio da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)