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Sez. U, Sentenza n. 7 del 19/01/2001 (Rv. 543339 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Magistratura militare - Consiglio della Magistratura militare - Ricorso per cassazione - Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione - Presenza in cassazione attraverso l'organo requirente partecipante all'udienza - Necessità.
Stato
decisa il 2001-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543339-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, titolare dell'azione disciplinare esperita nei confronti dei magistrati militari dinanzi al Consiglio della magistratura militare e, quindi, contraddittore necessario nei procedimenti disciplinari dinanzi a tale Consiglio è bensì parte legittimata a proporre ricorso per cassazione, ovvero a resistervi, producendo controricorso ai termini dell'art. 370 cod. proc. civ., nel caso di proposizione di gravame da parte di altri soggetti di detti procedimenti, ma presenzia alla fase dibattimentale del susseguente procedimento dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte non direttamente, bensì attraverso l'organo requirente ordinariamente legittimato e competente a parteciparvi ai sensi degli artt. 79, comma 1 e 379, comma 3 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Legge 30/12/1988 num. 561 art. 1 CORTE COST., Legge 07/05/1981 num. 180 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)