Sez. 1, Sentenza n. 12731 del 11/01/2012 Ud. (dep. 04/04/2012) Rv. 252600 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Casi di utilizzabilità della testimonianza indiretta - Dichiarazioni di minori al consulente tecnico del pm incaricato di valutare la loro attendibilità e credibilità - Utilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
Le dichiarazioni rese al consulente tecnico del pubblico ministero (o al perito) dai minori nei confronti dei quali si svolgono accertamenti in ordine alla loro credibilità ed attendibilità sono utilizzabili soltanto ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza ma non della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all'art. 228, comma terzo cod.proc.pen. e il disposto degli artt. 392 comma 1-bis e 398 comma 5-bis cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)