Sez. 3, Sentenza n. 12647 del 01/02/2006 Ud. (dep. 11/04/2006) Rv. 234012 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Casi di utilizzabilità della testimonianza indiretta - Fattispecie in tema di reati sessuali in danno di minori - Dichiarazioni della vittima al consulente tecnico del pubblico ministero - Utilizzabilità dibattimentale - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
Le dichiarazioni rese da minori vittime di reati sessuali al consulente tecnico del pubblico ministero sono utilizzabili solo ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza - volta a verificare la credibilità dei testi in vista dell'esame protetto -, ma non possono essere utilizzate dal giudice quali dichiarazioni testimoniali ai fini della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all'art. 228, comma terzo cod.proc.pen. e il disposto degli artt. 392 comma 1-bis e 398 comma 5-bis cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)